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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.08.2023 - lavoro

IRPEF – AGENZIA ENTRATE – FRINGE BENEFITS – NUOVO LIMITE ANNUO PER ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 1° AGOSTO 2023, N. 23

L’art. 40 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 prevede che non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli entro il limite di euro 3.000.

In tale limite rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (v. Newsletter ANCE Brescia n. 19/2023).

L’Agenzia delle Entrate ha diramato, nei giorni scorsi, le indicazioni interpretative ed applicative della norma in questione.

Ambito oggettivo

La circolare individua nella normativa da ultimo intervenuta una forma di detassazione non solo rispetto all’ordinaria imposizione IRPEF, ma anche, nel caso di erogazione di un Premio di Risultato, avuto riguardo all’imposta sostitutiva.

Tale detassazione consiste, in pratica, nell’introduzione, esclusivamente per il periodo di imposta 2023, di un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente, pari a 3.000 euro, rispetto ai tradizionali 258,23 euro.

Nella nozione di reddito da lavoro dipendente l’Agenzia fa rientrare anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Ambito soggettivo

La norma si rivolge ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a lavoro dipendente, con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia conferma che per “figli fiscalmente a carico” si devono intendere i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, elevato a euro 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

La circolare precisa che la condizione di figlio a carico va verificata nel momento finale del periodo di imposta: nel caso specifico, quindi, essa andrà valutata come esistente, o meno, al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta per intero a ciascun genitore in possesso delle condizioni sopra riportate e spetta anche nel caso in cui per il figlio o per i figli l’interessato percepisca l’Assegno Unico e Universale.

L’Amministrazione chiarisce che, anche qualora i genitori si siano accordati per il riconoscimento dell’eventuale detrazione per figli a carico a quello che sia il titolare di un reddito più elevato, l’innalzamento ai 3.000 euro della soglia di non imponibilità resta in capo sia all’uno che all’altro genitore, in quanto il figlio è considerato comunque a carico di entrambi.

Modalità di applicazione – Adempimenti del lavoratore interessato al riconoscimento dell’agevolazione

Per il riconoscimento dell’agevolazione, la circolare richiede una preventiva dichiarazione del lavoratore che comunichi al proprio datore di avervi diritto, che riporti il codice fiscale di ciascun figlio fiscalmente a carico. In assenza di tale dichiarazione, quindi, il datore non può applicare l’agevolazione di cui trattasi.

L’Agenzia raccomanda, al riguardo, la conservazione di tale documentazione da parte dell’impresa ai fini di consentire eventuali, futuri, controlli da parte degli Organi competenti.

La circolare precisa che, nell’ammontare complessivo dei fringe benefit, si deve tener conto di quelli erogati dal datore di lavoro anche prima del Decreto Lavoro, ossia nei primi mesi del periodo di imposta 2023.

Adempimenti da parte dei lavoratori che perdessero i requisiti per il godimento dell’agevolazione

Qualora venisse meno, in corso d’anno, il presupposto per il riconoscimento del beneficio, la circolare chiede al lavoratore di informarne tempestivamente il datore di lavoro, in modo che quest’ultimo possa recuperare il beneficio già erogato nei successivi periodi paga o, comunque, al momento di effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Informativa sindacale

La norma stabilisce che i datori di lavoro possono provvedere all’applicazione dell’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali ove presenti.

Rilevato che il testo della norma individua i destinatari di tale informativa nelle sole rappresentanze istituite a livello aziendale, se esistenti, è interessante sottolineare il chiarimento proposto dall’Agenzia nella parte in cui consente il riconoscimento dell’agevolazione da parte del datore anche prima della suddetta informativa, purché lo stesso provveda, entro il 31 dicembre 2023, a informarne i componenti della RSU.

Somme per le utenze domestiche

Come detto, la norma esclude dall’imponibile fiscale, a vantaggio dei lavoratori dipendenti con figli a carico, anche le somme pagate o rimborsate dal datore a copertura dei costi sostenuti dal lavoratore per le proprie utenze domestiche.

Sul punto, la circolare precisa che non possono, comunque, essere considerate, fra tali somme, quelle pagate nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza 2022.

Cumulo con il buono benzina

Poiché l’agevolazione in discorso è ulteriore e diversa rispetto al cd. “bonus carburante”, l’Agenzia riconosce che i beneficiari dell’innalzamento della soglia a 3.000 euro possano aggiungere alla stessa tale soglia il valore del predetto “bonus”, pari a euro 200.

In tale caso, resta, comunque, inteso che nella più volte richiamata soglia dei 3.000 euro possa esser fatto rientrare il valore di ulteriori buoni benzina fino a concorrenza della soglia medesima.

Dipendenti senza figli a carico

Per gli appartenenti a questa categoria, l’Agenzia ricorda che resta confermata la consueta soglia di esenzione, pari a euro 258,23 annui.

In essa non possono essere, comunque, inclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas: se il datore dovesse, quindi, corrispondere a propri dipendenti, privi di figli a carico, denaro a copertura di tali spese, il corrispettivo valore andrebbe considerato, a tutti gli effetti, reddito imponibile.

Allegato: CIRCOLARE N. 23 /E


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