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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.05.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – DECRETO SOSTEGNI BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – COMMENTO ANCE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 26 maggio 2021.

ANCE ha illustrato le norme in materia di lavoro e previdenza di interesse per il settore, che si riportano di seguito.

Disposizioni in materia di NASpI (art. 38)

Per le prestazioni di NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 22/2015, che prevede il “decalage” (ossia la riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione). Le prestazioni sono, pertanto, confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del D.L. in esame.

Anche per le nuove prestazioni di NASpI decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021, l’applicazione della suddetta disposizione è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 la predetta disposizione trova piena applicazione e l’importo delle prestazioni di NASpI in pagamento con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2021 si calcola applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Disposizioni in materia di contratto di espansione (art. 39)

Con una modifica apportata all’art. 41 del D. Lgs. n. 148/2015, esclusivamente per l’anno 2021, viene abbassata la soglia dimensionale per l’accesso delle imprese al contratto di espansione. In particolare, tale quota viene fissata a 100 dipendenti, non soltanto per utilizzare lo strumento del prepensionamento (finora per il 2021 era di 250 unità), ma anche per poter ricorrere alla cassa integrazione straordinaria fino a 18 mesi per riduzione di orario finalizzata alla formazione e riqualificazione del personale in organico (finora per il 2021 era di 500 unità).

 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40)

La norma introduce, ai commi 1, 2, un nuovo tipo di ammortizzatore sociale temporaneo, utilizzabile in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. n. 148/2015.

Possono fruirne i datori di lavoro privati di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, che nel primo semestre dell’anno 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione straordinaria (CIGS) – in deroga ai limiti di durata massima complessiva e alle causali di intervento di cui rispettivamente agli articoli 4 e 21 del citato d. lgs. n. 148/2015 – per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.L. in esame e il 31 dicembre 2021.

L’accesso a tale strumento è subordinato alla stipula di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti (in forza alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo), finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

La riduzione media oraria non può superare l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può superare il 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale è stipulato l’accordo collettivo medesimo.

Ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale persa per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali. Per tale trattamento non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. Il predetto accordo deve specificare le modalità con cui l’impresa, per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto.

I successivi commi 3, 4 e 5 introducono, invece, una disciplina temporanea applicabile ai datori di lavoro privati di cui al citato art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa e presentino domanda di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o cassa integrazione straordinaria (CIGS) ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015.

I suddetti datori di lavoro sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015, fino al 31 dicembre 2021 e nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, la norma specifica che ai datori di lavoro che facciano ricorso alla cassa integrazione salariale di cui sopra, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, e restano altresì sospese eventuali procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi del c.d. cambio appalto. Resta inoltre preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e rimangono sospese anche eventuali procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Dal suddetto divieto di licenziamento sono esclusi i casi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, di accordi collettivi aziendali di incentivo all’esodo e di fallimento.

Con riferimento alle disposizioni sopra illustrate, si fa riserva di comunicare tempestivamente eventuali chiarimenti che saranno resi dagli enti competenti. Nell’immediato, si ritiene che il riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all’art. 8 comma 1 del D.L. n. 41/21”, destinatari delle predette disposizioni, riguardi, in via generale, quelli rientranti nei settori produttivi destinatari della normativa in materia di CIGO (incluse ovviamente le imprese edili).

Contratto di rioccupazione (art. 41)

È istituito, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, avente la finalità di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il contratto, che si configura come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevede un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, volto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Qualora, al termine del periodo di inserimento, le parti non recedano dal contratto, questo prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo e durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Ai datori di lavoro privati che assumono con tale contratto, purché non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, è riconosciuto, per un massimo di sei mesi, l’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori stessi, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui (riparametrati su base mensile).

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Inoltre, è fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio, cumulabile con altri esoneri contributivi, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea ed è sottoposto ai limiti del Temporary framework.

Proroga CIGS per cessazione attività (art. 45, comma 1)

Relativamente al trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, con l’inserimento di un nuovo comma 1-bis all’art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, si dispone che, in via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi per le aziende che abbiano una particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal MISE. A tal fine, è necessaria la stipula di un ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione del MISE e della Regione interessata.

Di conseguenza, vengono integrate, rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 25 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse già stanziate dalla legge di bilancio 2021 per questa specifica fattispecie di trattamento CIGS.

Per quanto non riportato, si rimanda al decreto legge in commento, che si allega di seguito. Si fa inoltre riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle singole misure citate, non appena resi disponibili dagli Istituti competenti.

Allegato: DL_Sostegni_bis_GU

 

 


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