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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.07.2021 - lavoro

INPS – APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 18 GIUGNO 2021, N. 87

L’Inps, con circolare 18 giugno 2021, n. 87, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello, introdotto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Si rammenta che, l’articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni, effettuate nel corso del 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello (articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Tale esenzione è stata prorogata per le assunzioni effettuate nell’anno 2021 dall’art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Lo sgravio del 100 per cento si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota contributiva del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.

Nel riepilogare la normativa inerente all’apprendistato di primo livello contemplata dall’articolo 43 del d. lgs. n. 81/2015, l’Istituto ha ricordato, in particolare, con riguardo al regime contributivo generale (cfr. paragrafo 3 della circolare), che per gli assunti con tale tipologia contrattuale, non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione.

Come chiarito dal Ministero del lavoro, in risposta all’interpello n. 11/2016, la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte; per i periodi non retribuiti non è configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di una contribuzione figurativa.

Pertanto, il calcolo della contribuzione dovuta per tali lavoratori è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

L’INPS ha ricordato, inoltre, che, a decorrere dal 24 settembre 2015, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale del 10 per cento è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5% ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2015, e per effetto della proroga e stabilizzazione operata dall’art. 1, comma 110, lett. d), della legge n. 205/2017.

AI sensi, inoltre, dell’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (art. 21, legge n. 41/1986) e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (cfr. art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015).

Fermo restando quanto sopra, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e l’articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020 hanno disposto che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (ossia per i primi 36 mesi), fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

A tale riguardo, l’Inps ha sottolineato che il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista. Pertanto, il beneficio permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’art. 32, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. n. 150/2015 che permangono per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

L’Istituto ha altresì evidenziato che, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in esame, deve tenersi conto di precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tal caso, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dell’articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020.

L’Istituto ha ulteriormente precisato che per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate sino al 31 dicembre 2019 trova applicazione, anche per i periodi di paga afferenti ai mesi dell’anno 2020, il regime contributivo generale sopra richiamato (di cui al paragrafo 3 della circolare in esame, alla quale si rimanda).

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in data antecedente al 24 settembre 2015, l’Inps rinvia ai chiarimenti riportati nella circolare n. 108/2018.

L’INPS, inoltre, con riferimento alle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello stipulato nel corso del 2020 o del 2021 e trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, ha specificato che i benefici contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2020, dal D.L. n. 137/2020 e dal d.lgs. n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. A decorrere dal mese della trasformazione del contratto troverà pertanto applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.

L’Istituto ha rimarcato, inoltre, come, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015, per i primi dodici mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello stipulato nel corso del 2020 o del 2021, il datore di lavoro (con un numero di addetti non superiore a nove) sarà tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI e del contributo integrativo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (1,31% + 0,30%) e sarà altresì soggetto alla disciplina del c.d. ticket di licenziamento (art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012).

Qualora la trasformazione avvenga dopo il trentaseiesimo mese di contratto di apprendistato di primo livello, l’aliquota contributiva datoriale per i primi dodici mesi sarà pari all’11,61% (10% + 1,31% + 0,30%).

Sia nel caso di trasformazione del contratto, sia nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile.

Si evidenzia, infine, che tra le ulteriori condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo in esame il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto ivi non richiamato, in particolare in ordine alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, si rimanda alla circolare in argomento, di seguito allegata.

 

Allegato:
Circolare_numero_87_del_18-06-2021

 

 

 

 


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