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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.02.2021 - lavoro

OBBLIGO DI ISCRIZIONE PRESSO LA CASSA EDILE – ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA – RILEVANZA – TRIBUNALE DI CATANZARO, ORDINANZA 22 GENNAIO 2021, N. 1468

Per l’importanza e la delicatezza della materia, segnaliamo una nuova pronuncia giurisprudenziale che ha ulteriormente consolidato l’orientamento, ormai anche di legittimità, secondo cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione in Cassa Edile di un’impresa che svolga in realtà attività di natura edile, pur essendo classificata – sia ai fini statistici che previdenziali – in settori diversi da quello.

Nel caso di specie, un’impresa, asserendo di esercitare attività di natura metalmeccanica, consistente nella manutenzione di mezzi ferroviari, ha presentato ricorso al Tribunale di Catanzaro contro l’intervento, nel procedimento di rilascio del DURC della locale Cassa Edile, che aveva comportato il diniego dello stesso.

Ad avviso della ricorrente, la Cassa non avrebbe correttamente valorizzato né il codice ATECO assegnato all’impresa, nel cui ambito rientrava l’attività dichiarata dalla stessa come prevalente, né l’applicazione ai propri dipendenti del Contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico. Pertanto, l’impresa ha sostenuto l’insussistenza di un suo obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, con conseguente impossibilità per tale Ente di concorrere al rilascio o, come nel caso di specie, al diniego del DURC.

Per contro, la Cassa Edile ha confermato in giudizio la propria posizione, eccependo che l’impresa, pur applicando il CCNL Metalmeccanici e pur essendo classificata in un codice ATECO riconducibile a tale settore, svolgeva, in realtà, attività edile.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso in quanto ha dato rilevanza agli elementi documentali raccolti che gli hanno consentito di concludere per l’inclusione in ambito edile delle attività effettivamente esercitate dall’impresa ricorrente.

Nel contesto dei citati elementi, determinanti, ad avviso del Tribunale, per la definizione del contenzioso insorto, è stata data rilevanza dal giudicante a due contratti aventi ad oggetto l’esecuzione in appalto di alcuni lavori in cui l’impresa, al di là di quanto sostenuto in giudizio (n.d.r.: essere un’azienda metalmeccanica alla luce dell’attività svolta) aveva dichiarato di possedere mezzi e competenze per effettuare lavorazioni di armamento ferroviario e di costruzione in loco di linee ferroviarie.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, tali attività rientrano, stante la previsione del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nell’ambito edile: per rinforzare tale conclusione, il Tribunale ha, altresì, rilevato come le suddette attività siano associate a uno specifico codice ATECO, il 42.12, ricompreso nella sezione “F” di tale classificazione, dedicata alle “Costruzioni” e, in particolare, alle opere di Ingegneria civile.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la documentazione acquisita consentisse di smentire la natura prevalentemente metalmeccanica dell’attività esercitata dall’impresa.

Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza che, come già anticipato, concorre a consolidare l’orientamento giurisprudenziale, confermato da ultimo anche dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia 26 maggio 2020, n. 9803, secondo cui, ai fini previdenziali, l’appartenenza di un’impresa a uno specifico settore è determinata dall’attività in concreto svolta e non dalla contrattazione collettiva applicata ai dipendenti o dai codici amministrativi assegnati dagli Enti all’impresa stessa sulla sola base di una semplice autodichiarazione datoriale.

Tale, importante, principio, ovviamente comporta, per quanto concerne, il settore edile, l’attenzione a tutte le ricadute derivanti dall’inserimento delle attività aziendali in tale settore, non ultimo l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa Edile territorialmente competente, con diritto di quest’ultima di concorrere alla formazione o al diniego del DURC per l’impresa interessata.


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