Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
03.02.2023 - lavoro

DECRETO FLUSSI – PROGRAMMAZIONE DEGLI INGRESSI DEI LAVORATORI NON COMUNITARI – DECRETO 29 DICEMBRE 2022 – CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 30 GENNAIO 2023, N. 648

Contenuti del Decreto emanato

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, con cui vengono fissate le quote di ingresso nel territorio dello Stato dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022.

Nello specifico, vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705.

Sottolineiamo, in quanto di interesse per le imprese delle costruzioni, che 30.105 unità sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale in alcuni settori, fra cui l’edilizia.

La novità caratterizzante il Decreto in commento sta nella necessità, per il datore, di verificare, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, l’indisponibilità, presso il Centro per l’Impiego, di un altro lavoratore ad accettare il posto di lavoro offerto dal datore medesimo.

Per indisponibilità di un lavoratore il Decreto intende, alternativamente:

  1. l’assenza di riscontro, da parte del Centro per l’Impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale del datore di lavoro;
  2. la non idoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale;
  3. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal predetto Centro e convocato dall’impresa per un colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al già citato Centro.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Ulteriore novità introdotta dal Decreto in esame risiede nella precisazione secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, d’intesa con quello del Lavoro e con quello dell’Agricoltura, ha emanato la circolare n. 648 del 30 gennaio 2023, contenente gli aspetti procedurali riferiti alla presentazione della domanda e alla successiva istruttoria.

In particolare, i suddetti Ministeri specificano che, a partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Tale sistema sarà disponibile tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi, nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 20:00.

Le istanze, invece, dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.

Rammentiamo che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018. Pertanto, prerequisito necessario anche per l’inoltro telematico delle domande di cui trattasi è il possesso della citata identità SPID da parte del richiedente.

Istruttoria

In via preliminare, la circolare precisa che le domande verranno trattate in base alla graduatoria ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel Click day.

Va, però, sottolineato come l’impegno definitivo della quota si avrà:

– all’acquisizione del parere positivo espresso sull’istanza, da rilasciare entro 30 giorni; ovvero:

– quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge.

Come già previsto in occasione dei Flussi 2021, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative al rilascio del nulla osta, quest’ultimo sarà rilasciato automaticamente e verrà inviato in via telematica anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda rilasceranno il visto di ingresso.

Anche la circolare ministeriale sottolinea la novità introdotta dal Decreto nella parte in cui contempla la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato verifichi presso il competente Centro per l’Impiego l’indisponibilità al lavboro di altri potenziali dipendenti già presenti in Italia.

Al riguardo, evidenziamo come ANPAL, per garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura, abbia rilasciato un modello di richiesta di personale reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-eadempimenti-dei-centri-per-l-impiego, utile ai fini della verifica di cui sopra.

Da ultimo, la circolare in commento specifica la necessità di allegare all’istanza di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, il modello di autocertificazione con cui il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale per una delle ipotesi già riportate, nella presente nota, alle lettera a), b) e c).

 

Allegati: 01_03_01 DPCM 29 dicembre 2022

01_03_02 Circolare-interministeriale-648-del-30012023-Decreto-flussi-2022

01_03_03 Decreto Flussi – ANPAL


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941